Hai avuto nel corso dello scorso degli anni delle variazioni sui redditi fondiari? Entro oggi (2 febbraio 2026), va effettuata la relativa comunicazione di variazione dei redditi.
Oggetto della denuncia:
Occorre procedere alla denuncia in tutti i casi in cui si è verificata una variazione, sia in aumento che in diminuzione, del reddito dominicale o agrario.
Quando può accadere?
Possono esserci delle variazioni in aumento quando viene, ad esempio, sostituita la qualità di coltura registrata in catasto con un’altra di maggior reddito.
Per quanto riguarda, invece, le variazioni in diminuzione ci possono essere, ad esempio, i seguenti casi:
- sostituzione della qualità di coltura registrata con un’altra di minore reddito;
- diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per causa di forza maggiore, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici relative alle piantagioni.
Benefici:
Il principale vantaggio nella presentazione della denuncia è che se il fondo è diminuito di valore, gli effetti fiscali della variazione (ossia la determinazione di una minore base imponibile) si applicano già al 2025, cioè all’anno in cui si è verifica la perdita. Se, invece, nel 2025 il terreno è aumentato di valore, la maggiore base imponibile scatterà soltanto nel 2026.
Soggetti esonerati:
Dal 1° gennaio 2007, i contribuenti che hanno dichiarato l’uso del suolo sulle singole particelle catastali ad un organismo pagatore riconosciuto ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli, non sono tenuti a presentare la denuncia di variazione. In questi casi, infatti, il riclassamento/aggiornamento avviene in modo automatico sulla base delle dichiarazioni che l’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) propone ogni anno all’Agenzia delle entrate per l’aggiornamento della banca dati del Catasto terreni.
Come occorre procedere?
È possibile presentare la denuncia di variazione delle colture in due modi:
- Compilare e presentare il modello 26 al competente ufficio provinciale-territorio dell’Agenzia;
- in modalità telematica, utilizzando il software DOCTE 2.0.
Sanzioni:
L’omessa dichiarazione comporta una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.