Rottamazione-quinquies

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione: la rottamazione-quinquies (art. 1, commi 82 e seguenti).

Cosa riguarda:

La misura riguarda esclusivamente i carichi consegnati ad ADER dal 2000 al 31 dicembre 2023, sulla base della data di consegna del ruolo, indifferentemente dall’anno d’imposta.

Caratteristiche della Rottamazione:

Il contribuente paga solo il capitale e le spese di riscossione, mentre vengono stralciati:

✔ sanzioni amministrative

✔ interessi iscritti nei carichi

✔ interessi di mora ex art. 30 DPR 602/1973

✔ compensi di riscossione (ove previsti)

Per quanto riguarda l’IVA, restano applicabili gli interessi imposti dalla normativa UE — ma la riduzione del debito rimane comunque significativa.

Cosa è compreso?

Nonostante le richieste espressa da più parti come associazioni e sindacati di professionisti, il campo di applicazione di questa rottamazione è più ristretto rispetto alle precedenti.

Possono essere oggetto di Rottamazione i seguenti casi:

✔ imposte da liquidazione automatica (artt. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972)

✔ imposte da controllo formale (art. 36-ter DPR 600/1973)

✔ contributi INPS dichiarati e non versati (esclusi quelli da accertamento)

✔ sanzioni del Codice della strada irrogate da amministrazioni statali (con stralcio solo di interessi e maggiorazioni)

✔ carichi derivanti da incrocio dati LIPE (art. 21-bis DL 78/2010)

✔ decadenze da dilazioni sugli avvisi bonari ex art. 3-bis D.Lgs. 462/1997

in quanto collegati alla liquidazione automatica o al controllo formale.

NON rientrano

• IMU

• TARI

• TASI

• Addizionale comunale

• Sanzioni amministrative comunali

• Multe della Polizia Municipale

• Canone unico patrimoniale.

Molti Comuni, in autonomia, come già avvenuto qualche volta in passato, possono deliberare:

✔ pace fiscale locale

✔ stralcio parziale sanzioni/interessi

✔ piani di rateazione agevolata

Soggetti decaduti da precedenti rottamazioni:

Possono aderire anche i contribuenti decaduti da precedenti definizioni, tranne per:

– dazi doganali

– IVA all’importazione

 
Attenzione! se al 30 settembre 2025 il contribuente è in regola con i pagamenti della precedente rottamazione, NON può aderire e deve proseguire il piano esistente.


Scadenze
:

 – Presentazione della domanda (con eventuale rinuncia ai giudizi pendenti) entro il 30 aprile 2026.

Cosa occorre fare?

Presentazione della domanda telematica attraverso il sito ADER (accedendo tramite credenziali o SPID) o tramite apposita modulistica.

Dopo aver inviato la domanda:

 – Entro il 30 giugno 2026 ADER comunica gli importi dovuti.

 – Entro il 31 luglio 2026 occorre procedere con il pagamento in unica soluzione oppure della prima rata.

Rateizzazione

È previsto un piano fino a 54 rate dal 2026 al 2035 (9 anni).

Disciplina delle cause di decadenza

La decadenza dalla Rottamazione si verifica quando:

– non si paga o si paga in misura insufficiente l’unica rata del 31 luglio 2026

– non si pagano due rate del piano, anche non consecutive

– non si paga l’ultima rata

Quindi: il mancato pagamento della prima rata del piano pluriennale non determina automaticamente la decadenza.

2026-02-02T20:52:56+01:00