La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione: la rottamazione-quinquies (art. 1, commi 82 e seguenti).
Cosa riguarda:
La misura riguarda esclusivamente i carichi consegnati ad ADER dal 2000 al 31 dicembre 2023, sulla base della data di consegna del ruolo, indifferentemente dall’anno d’imposta.
Caratteristiche della Rottamazione:
Il contribuente paga solo il capitale e le spese di riscossione, mentre vengono stralciati:
✔ sanzioni amministrative
✔ interessi iscritti nei carichi
✔ interessi di mora ex art. 30 DPR 602/1973
✔ compensi di riscossione (ove previsti)
Per quanto riguarda l’IVA, restano applicabili gli interessi imposti dalla normativa UE — ma la riduzione del debito rimane comunque significativa.
Cosa è compreso?
Nonostante le richieste espressa da più parti come associazioni e sindacati di professionisti, il campo di applicazione di questa rottamazione è più ristretto rispetto alle precedenti.
Possono essere oggetto di Rottamazione i seguenti casi:
✔ imposte da liquidazione automatica (artt. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972)
✔ imposte da controllo formale (art. 36-ter DPR 600/1973)
✔ contributi INPS dichiarati e non versati (esclusi quelli da accertamento)
✔ sanzioni del Codice della strada irrogate da amministrazioni statali (con stralcio solo di interessi e maggiorazioni)
✔ carichi derivanti da incrocio dati LIPE (art. 21-bis DL 78/2010)
✔ decadenze da dilazioni sugli avvisi bonari ex art. 3-bis D.Lgs. 462/1997
in quanto collegati alla liquidazione automatica o al controllo formale.
NON rientrano
• IMU
• TARI
• TASI
• Addizionale comunale
• Sanzioni amministrative comunali
• Multe della Polizia Municipale
• Canone unico patrimoniale.
Molti Comuni, in autonomia, come già avvenuto qualche volta in passato, possono deliberare:
✔ pace fiscale locale
✔ stralcio parziale sanzioni/interessi
✔ piani di rateazione agevolata
Soggetti decaduti da precedenti rottamazioni:
Possono aderire anche i contribuenti decaduti da precedenti definizioni, tranne per:
– dazi doganali
– IVA all’importazione
Attenzione! se al 30 settembre 2025 il contribuente è in regola con i pagamenti della precedente rottamazione, NON può aderire e deve proseguire il piano esistente.
Scadenze:
– Presentazione della domanda (con eventuale rinuncia ai giudizi pendenti) entro il 30 aprile 2026.
Cosa occorre fare?
Presentazione della domanda telematica attraverso il sito ADER (accedendo tramite credenziali o SPID) o tramite apposita modulistica.
Dopo aver inviato la domanda:
– Entro il 30 giugno 2026 ADER comunica gli importi dovuti.
– Entro il 31 luglio 2026 occorre procedere con il pagamento in unica soluzione oppure della prima rata.
Rateizzazione
È previsto un piano fino a 54 rate dal 2026 al 2035 (9 anni).
Disciplina delle cause di decadenza
La decadenza dalla Rottamazione si verifica quando:
– non si paga o si paga in misura insufficiente l’unica rata del 31 luglio 2026
– non si pagano due rate del piano, anche non consecutive
– non si paga l’ultima rata
Quindi: il mancato pagamento della prima rata del piano pluriennale non determina automaticamente la decadenza.