Polizze eventi catastrofici obbligatorie dal 2025

Entro il 31 dicembre 2024, sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, comma 101 della legge n. 232/2023 (Legge di Bilancio 2024), tutte le imprese con sede legale in Italia iscritte al Registro delle Imprese, così come le imprese estere con stabile organizzazione in Italia, saranno chiamate a stipulare assicurazioni a copertura dei danni causati da eventi catastrofali.

SOGGETTI INTERESSATI

Come accennato, l’articolo 1, commi da 101 a 111, della Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo per le imprese di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni ai beni immobili, impianti e macchinari causati da eventi calamitosi come ad esempio: terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, che si verificano su tutto il territorio nazionale. Queste coperture assicurative contro i danni causati dalle sopra menzionate calamità naturali, devono essere obbligatoriamente stipulate entro il 31 dicembre 2024 (con validità dal 2025) per tutte le imprese con sede legale in Italia, o con stabile organizzazione nel territorio nazionale e iscritte al Registro delle Imprese.

L’obbligo di polizze catastrofali interesserà quindi tutte le imprese, a prescindere dalla forma giuridica (società o imprese individuali).

Le assicurazioni da stipulare entro fine anno dovranno garantire, in caso di eventi catastrofali sul territorio nazionale, la copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice civile, ossia:

· terreni e fabbricati;

· impianti e macchinari;

· attrezzature industriali e commerciali.

L’obbligo non riguarderà le imprese i cui immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruzione in assenza di autorizzazione.

Le disposizioni introdotte non sono invece applicabili agli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, per i quali l’assicurazione contro tali rischi rimane facoltativa.

RISCHI COPERTI

In attesa del decreto attuativo, la Legge di Bilancio individua anche gli eventi catastrofali che saranno assicurati, ossia:

· sismi,

· alluvioni,

· frane,

· inondazioni,

· esondazioni.

Come indicato dal MIMIT, i premi saranno proporzionali al rischio, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati. Le compagnie assicurative, entro i limiti della propria tolleranza al rischio e in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale, non potranno rifiutarsi di stipulare polizze con le imprese.

SANZIONI E CONSEGUENZE DALLA MANCATA STIPULAZIONE

Secondo il comma 102 della Legge, con riferimento all’inadempimento da parte delle Imprese dell’obbligo di assicurarsi entro il 31 dicembre 2024 contro i rischi catastrofali sopra individuati, si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Le imprese che non rispettano l’obbligo di stipulare l’assicurazione contro le calamità naturali possono quindi subire effetti pregiudizievoli nell’assegnazione di dette agevolazioni o contributi pubblici. Inoltre, in caso di sinistro, queste imprese rischiano di dover affrontare ingenti perdite finanziarie che possono mettere a repentaglio la sopravvivenza stessa dell’attività.

Il decreto stabilisce che le imprese che non rispettano l’obbligo di stipulare le polizze catastrofali entro la scadenza prevista (31 dicembre 2024) sono soggette a sanzioni. Le violazioni comportano:

· sanzioni amministrative: le imprese inadempienti possono essere multate con sanzioni amministrative;

· esclusione da benefici pubblici: le imprese non in regola con l’obbligo assicurativo possono perdere l’accesso a incentivi, agevolazioni fiscali e contributi pubblici destinati alla ricostruzione e alla ripresa in caso di calamità;

· obbligo di regolarizzazione: in caso di accertata inadempienza, le imprese devono regolarizzare la propria posizione entro un determinato periodo.

MASSIMALI E LIMITI DI UTILIZZO E ACCONTO DEL 30%

Il decreto stabilisce regole precise per gli indennizzi alle imprese assicurate in caso di eventi catastrofali, delineando modalità, limiti e condizioni di copertura.

Nello specifico:

· per polizze fino a 1 milione di euro di somma assicurata, l’indennizzo corrisponde all’intero importo assicurato;

· per somme assicurate tra 1 e 30 milioni di euro, l’indennizzo non può essere inferiore al 70% della somma assicurata;

· per polizze superiori ai 30 milioni di euro, i massimali di indennizzo possono essere definiti liberamente tra le parti.

Gli indennizzi sono calcolati in base al valore di ricostruzione dei fabbricati danneggiati o al costo di rimpiazzo di impianti e attrezzature.

Per quel che riguarda i terreni danneggiati, l’indennizzo copre il costo di ripristino, calcolato per riportare il terreno alla sua condizione pre-catastrofica.

È previsto inoltre uno scoperto a carico dell’impresa assicurata, pari al massimo al 15% del danno per somme assicurate fino a 30 milioni di euro. Oltre tale importo, le condizioni sono negoziabili tra le parti. Le polizze possono includere anche franchigie, stabilite in valore assoluto o percentuale, che riducono l’indennizzo complessivo in caso di sinistro.

Il decreto interministeriale dà attuazione a quanto previsto dal disegno di legge ‘Ricostruzione’, attualmente in discussione in Parlamento, che introduce l’obbligo per le compagnie assicurative di erogare un anticipo pari al 30% del danno in caso di sinistri derivanti da eventi catastrofali.

Tale misura è pensata per offrire maggiore certezza nella liquidazione dei danni, consentendo alle imprese assicurate di accedere tempestivamente a risorse essenziali per una rapida ripresa delle proprie attività.

2024-11-25T11:05:33+01:00