Novità riguardanti l’Esterometro e la Fatturazione Elettronica in vigore dal 1° luglio 2022

Il 15/06/2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto legge contenente una serie di semplificazioni che riguardano il fisco e gli adempimenti in scadenza nei prossimi mesi. Inoltre, con il DL n. 36 del 30/04/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30/04/2022 c.d. PNRR 2, erano sono state previste estensioni nell’obbligo di fatturazione elettronica per determinate categorie di soggetti, precedentemente escluse. Si ricorda che già la legge di Bilancio 2021 aveva stabilito che, dal 1° gennaio 2022, le operazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia sarebbero dovuti essere trasmessi telematicamente tramite lo SDI attraverso l’emissione di una fattura elettronica; obbligo poi posticipato al 1° luglio 2022 dal D.L. n. 146/2021.

A partire dal 1° luglio 2022, l’invio delle operazioni con soggetti esteri dovrà essere effettuato, per singola operazione, attraverso l’emissione di una fattura elettronica, in sostituzione dell’esterometro. Grazie al decreto semplificazione, non è obbligatorio procedere all’emissione della fattura elettronica e dell’esterometro nel caso in cui:

Per quanto riguarda le fatture attive, queste dovranno essere emesse elettronicamente verso i soggetti esteri entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione oppure entro il giorno 15 del mese successivo a quello a cui si riferiscono le operaizoni riportate in fatture (in caso di fatturazione differita).

Nella fattura elettronica andranno riportati i seguenti dati:

In caso di emissione di una fattura elettronica verso un soggetto consumatore finale estero, occorre compilare solo il campo 1.4.1.1.2 “IdCodice”, lasciando vuoto il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale”. Per quanto riguarda, invece, la compilazione dell’indirizzo estero, nel campo relativo al CAP, si potrà inserire il codice 00000.

Ricordiamo che i termini di emissione della fattura elettronica, in base all’art. 21 comma 4 del D.P.R. 633/1972 sono i seguenti:

Per quanto riguarda, invece, le fatture passive ricevute, il cessionario/committente dovrà emettere l’integrazione o l’autofattura e trasmetterla allo SDI entro il 15° giorno del mese successivo a quello di:

I codici tipo documento da utilizzare nel caso di fatture di acquisto integrate o autofatturate sono i seguenti:

  • per integrazione/autofattura per acquisto di servizi UE/Estero (inclusi San Marino e Città del Vaticano – art. 17 c. 2 del D.P.R. 633/72);
  • per integrazioni per l’acquisto di beni intracomunitari (art. 46 c. 1 del D.L. 331/93)
  • per integrazione/autofattura per l’acquisto di beni già presenti in Italia (in deposito IVA o provenienti da San Marino o dalla Città del Vaticano).

I restanti campi della fattura elettronica andranno compilati come segue:

Rimangono escluse dall’Esterometro e dall’obbligo di fatturazione elettronica le seguenti operazioni, che possono però essere comunicate in modo facoltativo:

L’articolo 18 comma 2 del D.L. 36/2022 ha modificato l’art. 1 comma 3 del D.L. n. 127/2015 eliminando il seguente paragrafo:

“Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 111 e quelli che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1 commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Sono altresì esonerati dalle rpedette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991 n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000,00; tali soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000,00, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta”.

Risulta quindi evidente che, attraverso questa eliminazione introdotta dall’art. 18 comma 2 D.L. 36/2022, si è verificata la soppressione dell’esonero dall’obbligo della fatturazione elettronica per i seguenti soggetti:

  • Soggetti che applicano il Regime di Vantaggio (cd. Minimi) di cui all’art. 27 commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111/2011;
  • Soggetti che applicano il Regime Forfettario di cui all’art. 1 commi da 54 a 89 della legge n. 190/2014;
  • Soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della Legge n. 398/1991 (es. ASD) e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi dall’esercizio di attività commerciali di importo inferiore ad euro 65.000,00.

Come per le fatture cartacee, rimane l’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo per importi superiori ad euro 77,47, che dovrà essere assolto in modo “virtuale” ossia versandolo tramite Modello F24.

Con l’obbligo di fatturazione elettronica si verifica anche l’obbligo di conservazione elettronica decennale ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 633/1972.

L’articolo 18, al comma 3 prevede che l’obbligo di fatturazione elettronica è applicabile a partire dal 01 luglio 2022 per i soggetti che nel corso dell’anno precedente (2021) hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati all’anno, per un importo superiore ad euro 25.000,00; in caso di ricavi o compensi di importo, ragguagliato, inferiore a 25.000,00 euro annui, l’obbligo di fattura elettronica decorre dal 01/01/2024.

In base al citato art. 18 comma 3 del D.L. 36/2022, per il periodo che va dal 01/07/2022 al 30/09/2022, limitatamente ai nuovi soggetti obbligati alla fatturazione elettronica, non verranno applicate sanzioni per l’invio tardivo della fattura elettronica se emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Con l’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica, a partire dal 01/07/2022, i soggetti minori saranno tenuti a trasmettere allo SDI anche i dati delle fatture emesse e ricevute nei confronti dei soggetti non residenti in quanto l’art. 1, comma 3-bis del D.lgs n. 127/2015, impone tale obbligo nei confronti di tutti coloro che sono obbligati ad emettere fattura elettronica.

Si segnala che rimangono esonerati (hanno il divieto) dall’obbligo della fatturazione elettronica i soggetti che trasmettono i dati al Sistema Tessera Sanitaria

  • FATTURAZIONE ELETTRONICA REVERSE CHARGE INTERNO

Con reverse charge interno si intende l’integrazione con IVA di una fattura italiana ricevuta, ad esempio da un’impresa di pulizie, subappalto in edilizia o per la cessione di rottami.

Per tutte queste operazioni, il cedente/prestatore emette una fattura elettronica, senza addebitare l’iva e con sottocodice dell’operazione N6.1 o N6.9, a seconda della prestazione fatturata. Alla ricezione della fattura elettronica, il cessionario/committente è tenuto ad emettere un’autofattura con l’indicazione dell’IVA dovuta, utilizzando il codice documento TD16 ed inviarla (a sè stesso) attraverso il Sistema SDI entro 15 giorni dal ricevimento della fattura del cedente/prestatore.

Le autofatture in formato elettronico per le operazioni passive soggette a reverse charge interno devono essere emesse e annotate nel registro iva vendite entro il mese di ricevimento o anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.

2022-06-30T11:01:03+02:00