Iper ammortamento 2026

La L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bi­lancio 2026), in vigore dall’1.1.2026, ha introdotto nell’art. 1 commi 427 – 436, a far data dal 01/01/2026 e fino al 30/09/2028 un nuovo iper ammortamento, ossia l’agevolazione fiscale che permette alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali, di fruire di un’agevolazione consistente in una maggiorazione delle quote di ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria relativa ai beni oggetto di investimento.

REQUISITI SOGGETTIVI

L’agevolazione è riservata ai soggetti titolari di reddito di impresa, ad esclusione delle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altre procedure concorsuali.

Sono, altresì, escluse, le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs 231/2001.

L’agevolazione è, inoltre, subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

REQUISITI OGGETTIVI

L’agevolazione viene riconosciuta per investimenti in:

  • Beni materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 interconnessi al sistema aziendale o rete di fornitura (aggiornati nei nuovi Allegati IV e V della legge di bilancio 2026);
  • Beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, inclusi gli impianti di stoccaggio, con particolari requisiti tecnici per il fotovoltaico;

Questi beni oggetto di investimento devono, inoltre, soddisfare i seguenti requisiti:

  • devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo; 
  • devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Misura della maggiorazione

Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura del: 

  • 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 
  • 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro; 
  • 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

ADEMPIMENTI

Per l’accesso al beneficio l’impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili. 

CUMULABILITA’ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

L’agevolazione può essere cumulata con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee riferite ai medesimi costi, purché tali sostegni non coprano le stesse quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non determinino il superamento del costo complessivamente sostenuto.

Non è prevista la possibilità di cumulare l’agevolazione con il credito d’imposta 4.0 (in riferimento agli investimenti prenotati entro il 31.12.2025 ed effettuati entro il 30.06.2026).

CESSIONE DEL BENE AGEVOLATO

Non è possibile continuare a fruire dell’agevolazione nel caso in cui, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo, si verifica:

  • il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione;
  • la delocalizzazione del bene in strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto.

La fruizione delle residue quote del beneficio non viene meno se nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisce il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

ACCONTI IMPOSTE SUI REDDITI

La determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso la 31.12.2026, deve essere effettuata senza tener conto dell’agevolazione.

ASPETTI CONTABILI O DICHIARATIVI

La maggiorazione in esame si concretizza in una deduzione extracontabile che va fruita:

  • per quanto riguarda l’ammortamento dei beni di cui all’art. 102 del TUIR, sulla base dei coefficienti stabiliti dal DM 31 dicembre 1988, ridotti della metà per il primo esercizio;
  • per quanto riguarda il leasing, per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal DM 31 dicembre 1988.

In pratica, la maggiore deduzione viene ripartita sulla durata del periodo fiscale di ammortamento, in proporzione alle quote stanziate e dedotte.

A livello di Bilancio, i beni acquistati saranno iscritti al costo effettivo, e non a quello maggiorato, e gli ammortamenti saranno calcolati ordinariamente.

L’agevolazione non ha, quindi, effetti di natura contabile, ad eccezione delle minori imposte dovute.

Per quanto riguarda, invece, gli aspetti dichiarativi, l’agevolazione in esame si struttura come una variazione in diminuzione IRES o IRPEF, da effettuarsi in sede di dichiarazione dei redditi 2027 anno 2026 (e seguenti).

2026-01-30T13:13:54+01:00