Al fine di usufruire delle indennità pari a € 600 previste dagli artt. da 27 a 30 e 38, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” a favore di determinate categorie di soggetti la cui attività sta risentendo dell’emergenza “coronavirus”, è richiesta la presentazione di un’apposita domanda all’INPS, utilizzando i relativi servizi telematici.
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Le indennità in esame spettano, a tutti soggetti in possesso dei requisiti previsti, a prescindere dal fatto che l’esercizio dell’attività sia stato o meno sospeso per effetto del DPCM 22.3.2020. |
L’indennità prevista dal citato art. 27 è riconosciuta a favore dei seguenti soggetti:
- lavoratori autonomi (“professionisti”) titolari di partita IVA “attiva” al 23.2.2020.
Nella Circolare n. 49 in esame l’INPS conferma quanto già specificato nel citato Messaggio n. 1288, ossia che il beneficio spetta anche ai partecipanti di studi associati / società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, TUIR.
Tali soggetti non devono essere:
- titolari di trattamento pensionistico diretto;
- iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Dall’agevolazione in esame sono esclusi i lavoratori autonomi iscritti ad Albi e alle rispettive Casse di previdenza professionale (ad esempio, Inarcassa, CNPADC), per i quali è previsto l’accesso allo specifico Fondo per il reddito di ultimo istanza di cui all’art. 44, DL n. 18/2020;
- soggetti titolari di rapporti di co.co.co.“attivi” al 23.2.2020 iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di un trattamento pensionistico diretto e non iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Come specificato dall’INPS nella citata Circolare n. 49 il beneficio spetta ai soggetti iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS; trattasi pertanto di coloro che versano i contributi con l’aliquota del 34,23%.
L’art. 28 prevede la spettanza di un’indennità a favore dei lavoratori autonomi iscritti alleGestioni speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria) a condizione che non risultino:
- titolari di un trattamento pensionistico diretto;
- iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.
Nella Circolare n. 49 in esame l’INPS:
- conferma, come già chiarito nel citato Messaggio n. 1288, che i beneficiari dell’indennità sono artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti nelle relative Gestioni;
- specifica che l’indennità spetta anche a:
- imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla Gestione autonoma agricola;
- coadiuvanti / coadiutori di artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle relative Gestioni, compresi i collaboratori di imprese familiari;
- soggetti obbligatoriamente iscritti alla Gestione IVS commercianti oltre che all’Enasarco. Di fatto l’INPS riconosce il beneficio anche agli agenti / rappresentati di commercio, come affermato dal MEF nelle FAQ pubblicate sul relativo sito Internet (Informativa SEAC 31.3.2020, n. 98).
Si rammenta che, come chiarito dal MEF nelle citate FAQ, l’indennità spetta anche ai soci di società di persone/capitali iscritti alle Gestioni dell’INPS (ad esempio, IVS). L’indennità è riconosciuta ai singoli soci e non è attribuibile alla società.
L’indennità è riconosciuta, ai sensi dell’art. 29, anche ai lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che:
- hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 – 17.3.2020.
Come precisato dall’INPS nella Circolare n. 49 in esame, la cessazione deve essere avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori del turismo e degli stabilimenti termali individuati nella specifica Tabella, di seguito riportata, nella quale, in corrispondenza del Codice Statistico Contributivo (CSC) sono indicati i codici Ateco 2007 delle attività riferite ai predetti settori;
- al 17.3.2020 non hanno in essere un rapporto di lavoro dipendente;
- non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto.
TURISMO |
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CSC |
Ateco 2007 |
Attività interessate |
70501 |
55.10.00 |
Alberghi: fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande). |
55.20.10 |
Villaggi turistici |
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55.20.20 |
Ostelli della gioventù |
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55.20.30 |
Rifugi di montagna: inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande. |
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55.20.40 |
Colonie marine e montane |
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55.20.51 |
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze,bed and breakfast,residence:
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50102 |
55.20.52 |
Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
70501 |
55.30.00 |
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte: fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi. |
55.90.10 |
Gestione di vagoni letto |
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55.90.20 |
Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero:
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70502 70709 |
56.10.11 |
Ristorazione con somministrazione:
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50102 |
56.10.12 |
Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
70502 |
56.10.42 |
Ristorazione ambulante:
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56.10.50 |
Ristorazione su treni e navi:ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da imprese separate. |
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70502 70709 |
56.30.00 |
Bar e altri esercizi simili senza cucina:
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41601 70503 |
93.29.20 |
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali: attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera. |
70504 40405 40407 |
56.10.30 |
Gelaterie e pasticcerie |
70504 |
56.10.41 |
Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
70401 |
79.11.00 |
Attività delle agenzie di viaggio:
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79.12.00 |
Attività dei tour operator:attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi. |
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79.90.20 |
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici |
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93.19.92 |
Attività delle guide alpine |
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40404 70705 |
56.10.20 |
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto:
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70708 |
79.90.19 |
Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a.:
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STABILIMENTI TERMALI |
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CSC |
Ateco 2007 |
Attività interessate |
11807 |
96.04.20 |
Stabilimenti termali |
70708 |
L’art. 30 riconosce l’indennità in esame agli operai agricoli:
- a tempo determinato;
- non titolari di trattamento pensionistico diretto;
- che nel 2019 hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.
Tra i beneficiari rientrano anche le “figure equiparate” ex art. 8, Legge n. 334/68, ossia:
- piccoli coloni;
- compartecipanti familiari.
A favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo l’indennità, prevista dall’art. 38, è riconosciuta a condizione che gli stessi:
- non siano titolari di trattamento pensionistico diretto;
- abbiano almeno 30 contributi giornalieriversati nel 2019 al predetto Fondo, da cui deriva un reddito 2019 non superiore a € 50.000;
- non siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente al 17.3.2020.
- sono pari a € 600;
- sono riconosciute per il mese di marzo;
- non concorrono alla formazione del reddito (non sono tassate);
- non spettano ai percettori di reddito di cittadinanza.
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Come precisato dall’INPS nella Circolare n. 49 in esame, nel periodo di fruizione dei benefici:
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CUMULABILITÀ
Le indennità di cui ai citati artt. da 27 a 30 e 38 non sono tra loro cumulabili. Le stesse, come precisato dall’INPS nella citata Circolare n. 49, sono incompatibili / compatibili con le seguenti prestazioni.
Tipologia prestazione |
Compatibilità indennità ex artt. da 27 a 30 e 38, DL n. 18/2020 |
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NO |
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SI |
Va inoltre considerato che:
- l‘indennità a favore dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA e co.co.co.di cui all’art. 27 è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL;
- l’indennità a favore:
- dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari di cui all’art. 29;
- dei lavoratori dello spettacolo di cui all’art. 38;
sono compatibili e cumulabili conl’indennità di disoccupazione NASPI.
Di conseguenza, i co.co.co. / lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti termali e dello spettacolo che cessano involontariamente il rapporto di collaborazione / di lavoro, in presenza degli ulteriori requisiti richiesti possono accedere alla prestazione DIS-COLL / NASPI a prescindere dalla fruizione delle specifiche indennità previste rispettivamente ai citati artt. 27, 29 e 38.
Come sopra accennato, per accedere ai benefici in esame è richiesta la presentazione di un’apposita domanda all’INPS. A tal fine, in base a quanto specificato dall’Istituto:
- non è utilizzata la modalità del “click-day” (Comunicato stampa 19.3.2020);
- la richiesta va presentata in via telematica tramite i canali presenti sul sito Internet dell’INPS a decorrere dall’1.4.2020. Nella domanda vanno indicate, in caso di scelta dell’accredito dell’indennità sul c/c, le relative coordinate bancarie.
Con il citato Messaggio n. 1381, lo stesso INPS ha comunicato l’attivazione di una “semplificazione” per l’accesso ai propri servizi telematici al fine di compilare/inviare le predette domande. Ora, nell’ambito della Circolare n. 49 in esame, è confermato che
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“stante il carattere emergenziale delle prestazioni … i potenziali fruitori possono accedere al servizio … con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario”. |
In particolare, il soggetto interessato, al fine di inviare la domanda relativa all’indennità collegata all’emergenza “coronavirus”, deve essere in possesso di una delle seguenti tipologie di credenziali:
- PIN, ordinario o dispositivo, rilasciato dall’Istituto.
Rispetto a quanto riportato nel Messaggio n. 1381, è possibile richiedere l’indennità anche “soltanto” con il PIN ordinario (e non necessariamente con quello dispositivo);
- SPID di livello 2 / superiore;
- Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
MODALITÀ DI COMPILAZIONE/INVIO SEMPLIFICATA
Qualora il soggetto interessato non disponga di una delle predette credenziali, al fine di richiedere l’indennità spettante può alternativamente:
- accedere ai servizi online disponibili sul sito Internet dell’INPS, utilizzando la sola prima parte del PIN (prime 8 cifre), ricevuto tramite SMS / email, successivamente alla richiesta inoltrata attraverso il portale dell’Istituto o il Contact Center (numero verde 803 164 gratuito da rete fissa, oppure 06164164 a pagamento da rete mobile);
- contattare il servizio di Contact Center integrato ai predetti recapiti telefonici, comunicando all’operatore la sola prima parte del PIN.
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Il rilascio del nuovo servizio, come evidenziato dall’INPS, “verrà comunicato con apposito messaggio di prossima pubblicazione“. |
Si rammenta infine che l’INPS nel citato Messaggio n. 1381 ha annunciato l’attivazione (a breve) di una nuova procedura per l’emissione del PIN mediante riconoscimento a distanza che consentirà al soggetto interessato di ottenere un nuovo PIN con funzioni dispositive, attraverso un unico processo da remoto, senza dover attendere il ricevimento (tramite posta) degli ulteriori 8 caratteri.
Fonte: Seac